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STATUTO DELLA
PROCIV-ARCI TRICASE
ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO I
ART. OI
(DENOMINAZIONE E SEDE)
a) E’ costituita l’ Organizzazione di Volontariato
denominata PROCIV ARCI ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE
CIVILE.
Che assume la forma giuridica di ORGANIZZAZIONE.
b) L’ Organizzazione ha sede in via S. Spirito n°7 nel
comune di Tricase.
ART. 02
a) L’ Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile è
di Disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti
della legge quadro sul Volontariato N. 266/91 e della legge
Regionale della Regione Puglia del 16 Marzo 1994 n. 11 e dai
principi generali dell’ Ordinamento Giuridico.
b) L’ asssemblea delibera il regolamento dello Statuto per
la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.
ART. 03
(EFFICACIA DELLO STATUTO)
a) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’
Organizzazione.
b) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell’ attività dell’ Organizzazione stessa.
ART. 04
(MODIFICAZIONE DELLO STATUTO)
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’
Assemblea e con la maggioranza dei 2/3 ( oppure maggioranza
assoluta dei componenti).
ART. 05
(INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)
Lo Statuto è interpretato secondo la regola, secondo l’
interpretazione dei contraenti e secondo i criteri dell’ art.12
delle preleggi al Codice Civile.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ ORGANIZZAZIONE
ART. 06
(FINALITA’ NELL’ OBIETTIVO)
La specifica finalità di obiettivo dell’ Organizzazione di
Volontariato e il Soccorso Protezione Civile riguardante le
attività rivolte al trasporto dei malati, al Pronto
Soccorso, al Pronto Intervento in caso di calamità naturali,
il Soccorso di animali dall’ attività dei quali possano
derivare effetti benefici sull’ uomo ( ad esempio l’
addestramento di cani per ciechi e per il soccorso a persone
infortunate in zone marittime) e tutte quelle attività
comprese nel concetto più ampio di impegno di Protezione
Civile ed alla valorizzazione dell’ educazione alla
prevenzione, e risanamento sociale della persona.
ART. 07
(AMBITO D’ ATTUAZIONE O DELLE FINALITA’)
L’ Organizzazione di Volontariato opera nel territorio del
Comune e zone limitrofe.
TITOLO III
ART. 08
(AMMISSIONI)
a) Sono aderenti all’ Organizzazione tutte le persone che
condividono le finalità dell’ Organizzazione e siano mossi
da spirito di solidarietà.
b) L’ ammissione all’ Organizzazione è deliberata su domanda
scritta dal richiedente al Comitato Direttivo.
ART. 09
(DIRITTI)
Gli aderenti all’ Organizzazione hanno il diritto di essere
rimborsati per le spese realmente sostenute per l’ attività
ai sensi della legge o nei limiti stabiliti dall’
Organizzazione stessa.
Tutti i soci, con le sole limitazioni previste dalle vigenti
leggi, hanno i seguenti diritti:
1) Essere informati delle decisioni e delle motivazioni
degli organi dirigenti;
2) Partecipare alle attività, ai momenti formativi ed
autoformativi dell’ Organizzazione;
3) Fruire dei servizi che l’ Organizzazione pone in essere;
4) Formulare proposte e svolgere un ruolo attivo nella
costruzione dei programmi o dell’ attività dell’
Organizzazione;
5) Esercitare, nella forma prevista dallo Statuto, l’
elettorato attivo e passivo.
ART. 10
(DOVERI)
a) Gli aderenti o i soci dell’ Organizzazione devono
svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro;
b) Il comportamento verso gli altri aderenti o soci ed all’
esterno dell’ Organizzazione, è animato da spirito di soli
varietà ed attuato con correttezza e buona fede ( onestà,
probità, rigore morale, ecc. );
c) Tutti i soci, nel rispetto delle vigenti leggi, hanno i
seguenti doveri:
1) Contribuire secondo le proprie disponibilità alle
attività dell’ Organizzazione;
2) Rispettare le finalità e le scelte dello Statuto e degli
Organi Direttivi ;
3) Partecipare ai momenti formativi ed autoformativi dell’
Organizzazione;
4) Pagamento della tessera sociale e di ogni altra
contribuzione straordinaria secondo le modalità stabilite
dall’ Organizzazione.
ART. 11
(ESCLUSIONE)
L’ aderente all’Organizzazione che contravviene ai doveri
stabiliti dallo Statuto, può essere espulso dall’
Organizzazione per i seguenti motivi:
1) Violazione grave e sostanziale dello Statuto;
2) Coinvolgimento in azioni illecite inerenti alle attività
di Protezione Civile o tali da danneggiare individui e
popolazioni colpite da emergenza;
3) Gravi e sostanziali danni, materiali e morali;
4) Tramite discredito nei confronti dell’ Organizzazione;
5) Morosità nel pagamento delle quote sociali.
Le espulsioni vengono decise dal Consiglio Direttivo di cui
il socio appartiene.
Il socio espulso può presentare ricorso motivato al Collegio
dei Garanti ed entro trenta giorni deve ricevere risposta
esauriente alla prima riunione dell’ Organismo.
TITOLO IV
GLI ORGANI
ART. 12
(INDICAZIONE DEGLI ORGANI)
Sono organi ufficiali dell’ Organizzazione:
a) L’ Assemblea degli Associati;
b) Il comitato Direttivo.
ART. 13
(COMPOSIZIONE)
Il Comitato Direttivo è composto da:
N° 1 PRESIDENTE;
N° 1 VICE PRESIDENTE;
N° 1 SEGRETARIO;
N° 1 TESORIERE;
N° 3 CONSIGLIERI;
N° 1 COORDINATORE.
ART. 14
(CONVOCAZIONE)
L’ assemblea degli Associati deve essere convocata almeno
una volta all’ anno entro il 30 Aprile di ogni anno per l’
approvazione del Bilancio.
In via straordinaria l’ Assemblea è convocata ogni qualvolta
il Presidente dell’ Organizzazione lo ritenga opportuno o su
richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.
L’ Assemblea è composta da tutti gli associati.
Essa stabilisce le linee generali d’ intervento; elegge il
Comitato Direttivo e il Collegio dei Garanti, approva i
Bilanci.
ART. 15
(DURATA E FUNZIONI)
Il comitato Esecutivo, rimane in carica per il periodo di 5
anni, può essere revocato dall’ Assemblea con la maggioranza
composta dal 50% + 1.
Essop può essere convocato in via straordinaria per
iniziativa del Presidente, o, su richiesta scritta di almeno
un terzo del Comitato Direttivo.
ART. 16
(FUNZIONI)
Il Presidente rappresenta l’ Organizzazione di Volontariato,
stipula convenzioni, contratti e compie tutti gli atti
giuridici redatti dall’ Organizzazione di Volontariato.
ART. 17
(COLLEGIO DEI GARANTI)
Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri ( non
facenti parte del Comitato Direttivo) ed elegge nel suo
seno, il Presidente del Collegio dei Garanti.Il Collegio dai
Garanti esamina il ricorso presentatogli il merito alle
espulsioni dei soci ed al Bilancio.
ART. 18
Gli eletti a tutte le cariche associative non hanno diritto
ad alcun compenso per le funzioni da essi svolte.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 19
(BENI)
Il patrimonio dell’ Organizzazione è indivisibile ed è
costituito da :
1) Beni, mobili ed immobili;
2) Quote associative degli iscritti ed adesioni collettive;
3) Contributi e finanziamenti pubblici di qualunque genere;
4) Donazioni, lasciti e contributi privati;
5) Proventi derivanti da attività commerciali occasionali,
poste in essere dall’ Organizzazione;
6) Ogni altro provente consentito dalle vigenti leggi.
ART. 20
Il bilancio dell’Organizzazione comprende l’ Esercizio
Sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve
essere presentato ed approvato dall’ Assemblea entro e non
oltre il 30 Aprile successivo.
ART. 21
(APPROVAZIONE BILANCIO)
1) Il bilancio Preventivo è approvato dall’ Assemblea nella
stessa seduta e con voto palese o la maggioranza di 2/3 dei
presenti o assoluta;
2) Ilo bilancio Preventivo è depositato presso la sede dell’
Organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e e
può essere consultato da ogni aderente;
3) Il Conto Consuntivo è approvato dall’ Assemblea con voto
palese e con maggioranza di 2/3 dei presenti assoluta, cioè
dei componenti, qualificata da 2/3 dei presenti oppure dei
componenti entro quindici giorni prima della seduta e può
essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 22
(DISPOSIZIONI FINALI)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali
dell’ Ordinamento Giuridico.
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