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STATUTO DELLA PROCIV-ARCI TRICASE ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO I
ART. OI (DENOMINAZIONE E SEDE)
a) E’ costituita l’ Organizzazione di Volontariato denominata PROCIV ARCI ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. Che assume la forma giuridica di ORGANIZZAZIONE. b) L’ Organizzazione ha sede in via S. Spirito n°7 nel comune di Tricase. .
ART. 02
a) L’ Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile è di Disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge quadro sul Volontariato N. 266/91 e della legge Regionale della Regione Puglia del 16 Marzo 1994 n. 11 e dai principi generali dell’ Ordinamento Giuridico. b) L’ asssemblea delibera il regolamento dello Statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.
ART. 03 (EFFICACIA DELLO STATUTO)
a) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’ Organizzazione. b) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’ attività dell’ Organizzazione stessa.
ART. 04 (MODIFICAZIONE DELLO STATUTO)
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’ Assemblea e con la maggioranza dei 2/3 ( oppure maggioranza assoluta dei componenti).
ART. 05 (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)
Lo Statuto è interpretato secondo la regola, secondo l’ interpretazione dei contraenti e secondo i criteri dell’ art.12 delle preleggi al Codice Civile.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ ORGANIZZAZIONE
ART. 06 (FINALITA’ NELL’ OBIETTIVO)
La specifica finalità di obiettivo dell’ Organizzazione di Volontariato e il Soccorso Protezione Civile riguardante le attività rivolte al trasporto dei malati, al Pronto Soccorso, al Pronto Intervento in caso di calamità naturali, il Soccorso di animali dall’ attività dei quali possano derivare effetti benefici sull’ uomo ( ad esempio l’ addestramento di cani per ciechi e per il soccorso a persone infortunate in zone marittime) e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno di Protezione Civile ed alla valorizzazione dell’ educazione alla prevenzione, e risanamento sociale della persona.
ART. 07 (AMBITO D’ ATTUAZIONE O DELLE FINALITA’)
L’ Organizzazione di Volontariato opera nel territorio del Comune e zone limitrofe.
TITOLO III
ART. 08 (AMMISSIONI)
a) Sono aderenti all’ Organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’ Organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà. b) L’ ammissione all’ Organizzazione è deliberata su domanda scritta dal richiedente al Comitato Direttivo.
ART. 09 (DIRITTI)
Gli aderenti all’ Organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati per le spese realmente sostenute per l’ attività ai sensi della legge o nei limiti stabiliti dall’ Organizzazione stessa. Tutti i soci, con le sole limitazioni previste dalle vigenti leggi, hanno i seguenti diritti: 1) Essere informati delle decisioni e delle motivazioni degli organi dirigenti; 2) Partecipare alle attività, ai momenti formativi ed autoformativi dell’ Organizzazione; 3) Fruire dei servizi che l’ Organizzazione pone in essere; 4) Formulare proposte e svolgere un ruolo attivo nella costruzione dei programmi o dell’ attività dell’ Organizzazione; 5) Esercitare, nella forma prevista dallo Statuto, l’ elettorato attivo e passivo.
ART. 10 (DOVERI)
a) Gli aderenti o isoci dell’ Organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; b) Il comportamento verso gli altri aderenti o soci ed all’ esterno dell’ Organizzazione, è animato da spirito di soli varietà ed attuato con correttezza e buona fede ( onestà, probità, rigore morale, ecc. ); c) Tutti i soci, nel rispetto delle vigenti leggi, hanno i seguenti doveri: 1) Contribuire secondo le proprie disponibilità alle attività dell’ Organizzazione; 2) Rispettare le finalità e le scelte dello Statuto e degli Organi Direttivi ; 3) Partecipare ai momenti formativi ed autoformativi dell’ Organizzazione; 4) Pagamento della tessera sociale e di ogni altra contribuzione straordinaria secondo le modalità stabilite dall’ Organizzazione.
ART. 11 (ESCLUSIONE)
L’ aderente all’Organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere espulso dall’ Organizzazione per i seguenti motivi: 1) Violazione grave e sostanziale dello Statuto; 2) Coinvolgimento in azioni illecite inerenti alle attività di Protezione Civile o tali da danneggiare individui e popolazioni colpite da emergenza; 3) Gravi e sostanziali danni, materiali e morali; 4) Tramite discredito nei confronti dell’ Organizzazione; 5) Morosità nel pagamento delle quote sociali. Le espulsioni vengono decise dal Consiglio Direttivo di cui il socio appartiene. Il socio espulso può presentare ricorso motivato al Collegio dei Garanti ed entro trenta giorni deve ricevere risposta esauriente alla prima riunione dell’ Organismo.
TITOLO IV
GLI ORGANI
ART. 12 (INDICAZIONE DEGLI ORGANI)
Sono organi ufficiali dell’ Organizzazione: a) L’ Assemblea degli Associati; b) Il comitato Direttivo.
ART. 13 (COMPOSIZIONE)
Il Comitato Direttivo è composto da: N° 1 PRESIDENTE; N° 1 VICE PRESIDENTE; N° 3 CONSIGLIERI; N° 1 COORDINATORE.
ART. 14 (CONVOCAZIONE)
L’ assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta all’ anno entro il 30 Aprile di ogni anno per l’ approvazione del Bilancio. In via straordinaria l’ Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente dell’ Organizzazione lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. L’ Assemblea è composta da tutti gli associati. Essa stabilisce le linee generali d’ intervento; elegge il Comitato Direttivo e il Collegio dei Garanti, approva i Bilanci.
ART. 15 (DURATA E FUNZIONI)
Il comitato Esecutivo, rimane in carica per il periodo di 5 anni, può essere revocato dall’ Assemblea con la maggioranza composta dal 50% + 1. Essop può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente, o, su richiesta scritta di almeno un terzo del Comitato Direttivo.
ART. 16 (FUNZIONI)
Il Presidente rappresenta l’ Organizzazione di Volontariato, stipula convenzioni, contratti e compie tutti gli atti giuridici redatti dall’ Organizzazione di Volontariato.
ART. 17 (COLLEGIO DEI GARANTI)
Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri ( non facenti parte del Comitato Direttivo) ed elegge nel suo seno, il Presidente del Collegio dei Garanti.Il Collegio dai Garanti esamina il ricorso presentatogli il merito alle espulsioni dei soci ed al Bilancio.
ART. 18
Gli eletti a tutte le cariche associative non hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni da essi svolte.
TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 19 (BENI)
Il patrimonio dell’ Organizzazione è indivisibile ed è costituito da : 1) Beni, mobili ed immobili; 2) Quote associative degli iscritti ed adesioni collettive; 3) Contributi e finanziamenti pubblici di qualunque genere; 4) Donazioni, lasciti e contributi privati; 5) Proventi derivanti da attività commerciali occasionali, poste in essere dall’ Organizzazione; 6) Ogni altro provente consentito dalle vigenti leggi.
ART. 20
Il bilancio dell’Organizzazione comprende l’ Esercizio Sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato ed approvato dall’ Assemblea entro e non oltre il 30 Aprile successivo.
ART. 21 (APPROVAZIONE BILANCIO)
1) Il bilancio Preventivo è approvato dall’ Assemblea nella stessa seduta e con voto palese o la maggioranza di 2/3 dei presenti o assoluta; 2) Ilo bilancio Preventivo è depositato presso la sede dell’ Organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e e può essere consultato da ogni aderente; 3) Il Conto Consuntivo è approvato dall’ Assemblea con voto palese e con maggioranza di 2/3 dei presenti assoluta, cioè dei componenti, qualificata da 2/3 dei presenti oppure dei componenti entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 22 (DISPOSIZIONI FINALI)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ Ordinamento Giuridico.
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